TARSU - Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani

La tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte - ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze) e delle aree scoperte adibite a verde -, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune; per i locali di abitazione affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario quando si tratta di occupazione saltuaria e occasionale per breve periodo, comunque di durata inferiore all'anno, altrimenti è dovuta dall'occupante.

DENUNCE

Le DENUNCE ORIGINARIE si hanno a seguito di:

Le nuove iscrizioni devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio di occupazione o detenzione dei locali, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Il tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di occupazione dei locali o delle aree.

Le DENUNCE DI VARIAZIONE si hanno a seguito di:

Il cambio di intestazione della cartella esattoriale della tassa di smaltimento dei rifiuti è consentito:

In tutti gli altri casi, si tratta di una richiesta di cancellazione e di una nuova iscrizione.
Le denunce di variazione che comportano una maggiore tassabilità devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo alla data in cui avviene tale modifica, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

LE DENUNCE ANAGRAFICHE O ALTRE PRATICHE CONCERNENTI L'USO O LA DETENZIONE DI LOCALI O AREE NON SONO SOSTITUTIVE DELLE DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA.

La DENUNCIA DI CESSAZIONE dell'utenza della tassa smaltimento rifiuti, si presenta a seguito di:

Affinché l'Ufficio Tributi possa procedere alla cancellazione dai ruoli del contribuente, è necessario che lo stesso presenti la relativa denuncia di cessazione TARSU.

LE DENUNCE ANAGRAFICHE O ALTRE PRATICHE CONCERNENTI L'USO O LA DETENZIONE DI LOCALI O AREE NON SONO SOSTITUTIVE DELLE DENUNCE DI CESSAZIONE.

L'obbligazione tributaria termina il primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia.


File PDF - Estratto delibera tariffe TARSU 2007 · Estratto delibera tariffe TARSU 2007 [9,1 KB]

File PDF - Regolamento TARSU · Regolamento TARSU [59,0 KB]

Ultimo aggiornamento: $Date: 2007-03-19 10:00:00+02 $

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