TARSU - Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani
La tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte - ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze) e delle aree scoperte adibite a verde -, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune; per i locali di abitazione affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario quando si tratta di occupazione saltuaria e occasionale per breve periodo, comunque di durata inferiore all'anno, altrimenti è dovuta dall'occupante.
DENUNCE
Le DENUNCE ORIGINARIE si hanno a seguito di:
- immigrazione nel Comune (nuova utenza);
- cambio di abitazione o di sede all'interno del territorio comunale;
- inizio di occupazione di locali o aree nel territorio comunale.
Le nuove iscrizioni devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio di occupazione o detenzione dei locali, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Il tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di occupazione dei locali o delle aree.
Le DENUNCE DI VARIAZIONE si hanno a seguito di:
- cambiamento di destinazione o di uso;
- cambiamento della superficie tassabile;
- ogni altra modifica che influisca sull'applicazione e sulla riscossione del tributo.
Il cambio di intestazione della cartella esattoriale della tassa di smaltimento dei rifiuti è consentito:
- per le abitazioni, solo all'interno del nucleo familiare, a seguito di decesso, emigrazione dell'intestatario o altro;
- per le ditte, solo in caso di variazione di ragione sociale.
In tutti gli altri casi, si tratta di
una richiesta di cancellazione e di una nuova iscrizione.
Le denunce di variazione che comportano una maggiore
tassabilità devono essere presentate entro il 20 gennaio
successivo alla data in cui avviene tale modifica, pena
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
LE DENUNCE ANAGRAFICHE O ALTRE PRATICHE CONCERNENTI L'USO O LA DETENZIONE DI LOCALI O AREE NON SONO SOSTITUTIVE DELLE DENUNCE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA.
La DENUNCIA DI CESSAZIONE dell'utenza della tassa smaltimento rifiuti, si presenta a seguito di:
- emigrazione dal Comune (solo nel caso in cui non si conservi in alcun modo l'uso dell'immobile che si lascia);
- cessazione dell'occupazione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;
Affinché l'Ufficio Tributi possa procedere alla cancellazione dai ruoli del contribuente, è necessario che lo stesso presenti la relativa denuncia di cessazione TARSU.
LE DENUNCE ANAGRAFICHE O ALTRE PRATICHE CONCERNENTI L'USO O LA DETENZIONE DI LOCALI O AREE NON SONO SOSTITUTIVE DELLE DENUNCE DI CESSAZIONE.
L'obbligazione tributaria termina il primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia.
· Estratto delibera
tariffe TARSU 2007 [9,1 KB]
· Regolamento TARSU [59,0
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